Lo statuto della Cooperativa Mandacarù

STATUTO SOCIALE DI MANDACARU’ ONLUS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER UN COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Titolo 1

DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione) E’ costituita la società cooperativa sociale sotto la denominazione “MANDACARU’ ONLUS – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PER UN COMMERCIO EQUO E SOLIDALE”, in sigla “MANDACARU’ ONLUS SCS”, con sede in Trento (TN) all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell’art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all’estero. Art. 2 – (Durata) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100. Essa potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO Art. 3 – (Scopo mutualistico) La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l’utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, in particolare culturali ed educativi, di cui al successivo articolo 4. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina delle Cooperative. Art. 4 – (Oggetto sociale) Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto: a) gestione di attività sociali educative e formative a favore di soci e non soci e con particolare riguardo a soggetti svantaggiati e portatori di interessi sociali; b) la gestione di attività culturali ed educative volte prevalentemente all’integrazione sociale e alla promozione umana dei cittadini delle aree marginali del mondo attraverso la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati; 2) finanza etica; 3) turismo responsabile; 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione; 5) corretto rapporto essere umano-ambiente. La diffusione di tali conoscenze si attua anche distribuendo materiale informativo e prodotti allo scopo di attivare processi di crescita nei centri di produzione da cui provengono; c) allo scopo di promuovere l’integrazione sociale e la promozione umana dei cittadini delle aree marginali la cooperativa svolge attività (commerciali o di servizi) che consentano ai consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque. L’attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall’Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices)). In particolare la cooperativa può: – gestire Botteghe del Commercio Equo e Solidale; – svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero; – svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti: a) i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate; b) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni; c) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa. – promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere; – promuovere campagne di sensibilizzazione all’acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, e altri momenti di aggregazione;. – promuovere turismo sociale e responsabile volto all’accrescimento del benessere dei soggetti deboli e alla tutela dell’ambiente; – promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.; – promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi anche con scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati; – realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali. Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono adulti, anziani, minori con particolare riguardo alle situazioni di disagio. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea sociale.

Titolo III

SOCI Art. 5 – (Soci cooperatori) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale; b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà; c) i destinatari dei servizi di cui al precedente art. 4 ed i loro famigliari. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche pubbliche o private. Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Art. 6 (Domanda di ammissione) Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l’indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari; c) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; Se trattasi di società, associazioni od enti oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: 1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; 2. la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda; 3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci. L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. Art. 7 (Diritti ed obblighi del socio) I soci hanno diritto di: a) partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali; b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali; c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale; d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a: a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo: – il capitale sottoscritto; – la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; – il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa; c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa dichiarazione scritta. Art. 8 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota) La qualità di socio si perde: – per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; – per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa. Art. 9 (Recesso del socio) Decorsi due anni dall’ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all’Organo amministrativo. Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell’Organo amministrativo l’ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso. Art. 10 (Esclusione) L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5; c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; Oltre che nei casi di cui sopra, l’esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l’ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L’esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione del provvedimento. Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione) Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari medi
ante raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 12 (Liquidazione) I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 22, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso. Art. 13 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI Art. 15 (Soci sovventori) Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. L’ammissione consegue a deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione contenente l’espressione di gradimento alla richiesta di sottoscrizione di azioni o all’acquisto di azioni di altro socio sovventore equivale ad ammissione. Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 50,00 (cinquanta) ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall’Organo amministrativo. Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall’iscrizione nel libro dei soci. Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte o acquistate da soci sovventori o da chi, avendone fatto richiesta è stato ammesso a conseguire la qualità di socio sovventore con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, implicante il gradimento. Il trasferimento delle azioni fra soci sovventori è libero. Art. 18 (Deliberazione di emissione e diritti connessi alle azioni dei sovventori) L’emissione di nuove azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: a) l’importo complessivo dell’emissione; b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse; c) l’eventuale termine minimo di durata del conferimento; d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto. I soci sovventori diversi dalle persone fisiche nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all’Assemblea. Ai soci sovventori è attribuito il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti in assemblea. Qualora il numero dei soci sovventori presenti in assemblea sia superiore ad un terzo dei presenti, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell’emissione dei titoli. Art. 19 (Recesso dei soci sovventori) I soci sovventori, oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, hanno diritto di incondizionato di recesso, salvo il caso in cui la deliberazione di emissione di nuove azioni abbia stabilito, ai sensi dell’art. 18 lett. c) una durata minima del conferimento.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE Art. 20 (Patrimonio) Il patrimonio della Cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a €. 50,00 (cinquanta) né superiore ai limiti di legge; 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’art. 22; c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7; d) dalla riserva straordinaria indivisibile; e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. Art. 21 Ristorno L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme: a) erogazione diretta; b) aumento della quota detenuta da ciascun socio. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Art. 22 (Bilancio di esercizio) L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio. Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell’art. 20. L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI Art. 23 (Organi) Sono organi della Società: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei sindaci, se nominato. Art. 24 (Assemblee) L’assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera , via fax, via email o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In alternativa a dette modalità, la convocazione dell’assemblea può effettuarsi mediante affissione all’albo della società e presso ciascun punto vendita della stessa e contestuale pubblicazione dell’avviso, contenente gli elementi elencati al comma precedente, in almeno uno dei quotidiani locali “L’Adige” o “Il Trentino”, ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Art. 25 (Funzioni dell’Assemblea) L’Assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio e destina gli utili; 2) delibera sull’eventuale istanza di ammissione proposta dall’aspirante socio ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del presente statuto; 3) procede alla nomina e revoca degli Amministratori; 4) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile; 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile; 6) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, con le maggioranze previste dall’art. 2521, u.c., del codice civile; 7) delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 21 del presente statuto; 8 ) delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 22. L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un ventesimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Sono riservate all’Assemblea straordinaria: – le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa; – la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri; – le altre materie indicate dalla legge. Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi) L’assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un ventesimo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina delle cariche sociali per la quale è sufficiente la maggioranza relativa. Art. 27 (Elezione cariche sociali) Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. Art. 28 (Voto) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Art. 29 (Presidenza dell’Assemblea) L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, o dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Art. 30 (Consiglio di amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da cinque a nove, nel numero determinato dall’ dall’Assemblea, che li elegge a maggioranza relativa di voti. Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione. L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori sono nominati per il periodo massimo di tre esercizi. Al fine di dare applicazione al principio di rotazione, alla conclusione di ciascun esercizio annuale due amministratori, se sono nominati in numero inferiore a nove o tre, se nominati nel numero di nove, decadono dalla carica e sono sostituiti dall’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio. La scelta degli amministratori in scadenza è effettuata, al momento in cui si verifica un rinnovo integrale del consiglio, a sorte per i primi due esercizi, successivamente la decadenza avviene in ragione dell’anzianità nella carica. Dal novero degli amministratori da estrarre a sorte per la scadenza anticipata è escluso quello nominato Presidente. Gli amministratori residui decadono al compimento del terzo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi. Salvo quanto previsto dall’art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell’Organo amministrativo della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall’ufficio di amministratore. Art. 31 (Compiti degli Amministratori) Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge e dallo stat
uto. A norma dell’art. 2365 comma secondo del codice civile è attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza all’adeguamento dello statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il comitato esecutivo ovvero l’amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni) L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo amministrativo. Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Art. 33 (Integrazione del Consiglio) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell’art. 2386 del codice civile, sino alla successiva assemblea che dovrà provvedere alla nomina, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. Art. 34 (Compensi agli Amministratori) Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici. Art. 35 (Rappresentanza) Il presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti. Art. 36 (Collegio sindacale) Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea che ne nomina il Presidente. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Art. 37 (Controllo contabile) Il controllo contabile, se non è attribuito al Collegio sindacale ai sensi dell’articolo precedente, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile o da altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge. Art. 38 (Documento di indirizzo) Il Consiglio di Amministrazione predispone il documento triennale di indirizzo dell’attività della Cooperativa. Il documento di indirizzo viene approvato dall’assemblea entro il primo anno del periodo di validità.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 39 (Scioglimento anticipato) L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale) In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: – a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati – a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 22, lett. c); – al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 41 (Regolamenti) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti. Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

  1. E’ vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
  2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società.
  3. Con la cessazione della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell’art. 22, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

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